Quota 100: confermato dalla Corte Costituzionale il divieto di cumulo con redditi da lavoro
Il trattamento pensionistico anticipato conseguito tramite quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
Lo ha reso noto la Corte Costituzionale in un comunicato stampa del 5 ottobre 2022, che anticipa il deposito della sentenza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sull’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, in legge n. 26/2019.
A riguardo, giova ricordare che la pensione Quota 100 ha consentito, per il triennio 2019/2021, agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, di conseguire il diritto al pensionamento anticipato al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (articolo 14, comma 1, D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, in legge n. 26/2019).
Sennonché, per effetto delle modifiche apportate dalla Manovra 2022 (articolo 1, comma 87, legge n. 234/2021), il requisito anagrafico è stato successivamente portato a 64 anni di età per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell’anno 2022 (c.d. Quota 102).
Tali modifiche, tuttavia, non hanno eliminato la previsione di cui al citato articolo 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, che prevede l’incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.