Manovra 2023 è Legge: le misure sul lavoro

 In Lavoro

Con l’ok da parte del Senato, la Manovra 2023 è definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 4, convertita in Legge 197/2022. A seguire le novità più rilevanti in materia di lavoro.

Cuneo fiscale al 3% per i redditi fino a 25.000 euro – La Manovra 2023 introduce un taglio di 3 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, che verrà applicato qualora la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro (25.000 euro su base annua). Rimane, invece, confermato al 2% se la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (35.000 euro su base annua).

Interventi in materia pensionistica – Viene introdotto, in via sperimentale, il pensionamento anticipato con la c.d. Quota 103, a cui potrà accedersi maturando, entro il 31 dicembre 2023, un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.
Per i lavoratori che rimangono in servizio pur avendo maturato i requisiti pensionistici per Quota 103, è prevista la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a proprio carico di contribuzione alla gestione pensionistica. Disposta la proroga, per il 2023, dell’Ape sociale e dell’Opzione Donna.
Nel caso di Opzione Donna, l’accesso sarà consentito alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età di 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) e che assistano un parente disabile, o che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% o che siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi (in tale ultimo caso il requisito anagrafico è pari a 58 anni).
Viene, poi, introdotta, per gli anni 2023-2024, una disciplina speciale per l’indicizzazione dei trattamenti pensionistici, che prevede una perequazione automatica pari:

  • al 100% per i trattamenti di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
  • all’85% per quelli tra 4 e 5 volte il minimo;
  • al 53% per quelli tra 5 a 6 volte il minimo;
  • al 47% per quelli tra 6 e 8 volte il minimo;
  • al 37% per quelli da 8 a 10 volte il minimo;
  • al 32% per quelli oltre 10 volte il minimo.

Agevolazioni contributive – Sul fronte degli incentivi all’occupazione, viene introdotto un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) di percettori del reddito di cittadinanza, effettuate nel 2023, alternativo a quello già previsto dalla normativa vigente, entro il limite massimo di 8.000 euro.
Viene esteso al 2023 l’esonero contributivo temporaneo al 100%, fino a 8.000 euro, per le assunzioni di donne svantaggiate (in base a fattori come l’età, la durata della disoccupazione, il settore di specializzazione e il territorio in cui risiedono) e di giovani under 36.

Ammortizzatori sociali – Attraverso il rifinanziamento del Fondo sociale per l’occupazione, vengono stanziate ulteriori risorse per il riconoscimento anche nel 2023:

  • dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
  • dell’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio;
  • delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva;
  • del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva.

Modifiche al Reddito di Cittadinanza – Dal 1° gennaio 2024, le norme istitutive del Reddito di Cittadinanza saranno abrogate. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, è previsto che nel corso del 2023 il Reddito di Cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di 7 mensilità (in luogo delle 18, rinnovabili, attualmente previste), salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
Per i beneficiari del RdC tenuti a sottoscrivere un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, è stato introdotto l’obbligo di frequentare un corso di formazione e/o riqualificazione professionale per 6 mesi, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare. La decadenza dal beneficio è, altresì, prevista qualora si rifiuti la prima offerta di lavoro e non più la seconda offerta come avviene attualmente. Ai beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, l’accesso al Reddito è condizionato alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali all’adempimento di tale obbligo. Tra le altre novità si segnala che:

  • la componente del Reddito di Cittadinanza riconosciuta ai nuclei familiari residenti in abitazione sia erogata direttamente al locatore dell’immobile;
  • il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorrerà alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;
  • i comuni saranno chiamati a impiegare tutti i percettori di Reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell’ambito di progetti utili alla collettività.

Altre misure – Tra le ulteriori novità inserite in Manovra si deve dar conto:

  • della revisione dell’Assegno Unico e Universale, la cui misura verrà incrementata a partire dal prossimo anno;
  • dell’incremento dal 30 all’80% dell’indennità per congedo parentale fruibile, in alternativa tra i genitori, nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio;
  • della proroga fino al 31 marzo 2023 dello Smart working per i lavoratori c.d. fragili, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, a parità di retribuzione e salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali più favorevoli;
  • dell’ampliamento della possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, attraverso l’aumento da 5.000 a 10.000 euro l’anno del limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, con la previsione che si possa ricorrere a tali prestazioni anche in relazione alle attività agricole, nonché da parte di utilizzatori con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato fino a dieci, anziché a cinque.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Due D. Consulting s.r.l.

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