Adeguamento aziendale richiesto dall’art. 2086 c.c
L’Art. 2086 del c.c. comma 2 cita “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”
In particolare, a partire dalla data del 15 Novembre 2021 è attivo il portale del ministero di giustizia al cui interno è presente il servizio per la verifica o meno dello stato di crisi e in caso positivo la funzione per l’invio della domanda e la richiesta di nomina di un esperto indipendente (facilitatore).
Tralasciando la normativa relativi alla crisi d’impresa, diventa indispensabile, per l’organo amministrativo in caso di società e l’imprenditore in caso di ditta individuale, adeguare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili sia per soddisfare la normativa civilistica sia per sollevarsi da future e possibili responsabilità personali in caso di dissesto.
In questa ottica è necessario che ad esempio l’azienda riesca a predisporre e verificare costantemente indicatori di natura economica e finanziaria preventivi a minimo 6 mesi con i quali accertare se è in grado di poter adempiere alle proprie obbligazioni.
In questo senso è necessario quindi che venga introdotto all’interno di ciascuna azienda un complesso di strumenti in grado di soddisfare l’esigenza di cui sopra.
Considerato che la normativa è già in vigore vi chiediamo di prendere contatto entro il 23 Dicembre 2021 scrivendo a: a.brotini@duedconsulting.it