Bonus carburante: 200 euro per i dipendenti di aziende private

 In Lavoro

Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 21/2022 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, all’art. 2, è stata prevista, per i datori di lavoro privato, la possibilità di corrispondere una somma, per il solo anno 2022, avente titolo di buono benzina (o analoghi) “c.d. bonus carburante”, pari ad euro duecento per ogni dipendente. Tale importo non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

È necessario inoltre ricordare che la legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) ha stabilito che per l’anno in corso, la soglia massima di esenzione fiscale dei fringe benefit torna ad essere pari ad € 258,23, confermando così quanto previsto dall’art. 51 del TUIR.

L’intento del legislatore è certamente quello di voler affiancare l’ulteriore somma di € 200,00 a quella massima già stabilita dalla normativa di € 258,23, concedendo la facoltà ai datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti un beneficio economico aggiuntivo, escluso dalla base imponibile e quindi non assoggettato a contribuzione previdenziale e a prelievo fiscale.
Infatti, nella relazione illustrativa allegata al decreto n. 21/20222, è stato specificatamente narrato che l’ammontare di duecento euro per dipendente è “ulteriore rispetto alla soglia attualmente prevista”.

 

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