Comunicazione preventiva per le imprese dei lavoratori autonomi occasionali

 In Lavoro

L’art. 13 del D.L. 146/2021 ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente, dell’avvio attività di lavoratori autonomi occasionali, tramite sms o posta elettronica, almeno 24 ore prima dell’inizio della prestazione.

Con la Nota n° 29 dell’11 Gennaio 2022 sono state fornite le prime istruzioni operative per il corretto adempimento.

L’ obbligo di comunicazione si applica non solo ai rapporti che avranno inizio dalla data di emanazione della Nota, ma anche a quelli iniziati dal 21.12.2021 e già cessati, per i quali il termine per la presentazione scade entro il 18 Gennaio.

CAMPO DI APPLICAZIONE:
Si precisa che le disposizioni richiamate si applicano esclusivamente ai lavoratori autonomi occasionali le cui prestazioni ricadano nella disciplina dell’art 2222 del c. c. e i cui compensi siano sottoposti al regime fiscale previsto dall’art. 67 co.1 lettera l) del TUIR.

SANZIONI
Si ricorda che, in caso di violazione dell’obbligo per omessa o tardiva comunicazione, sono previste sanzioni amministrative dai 500 euro ai 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore.
La stessa sanzione è prevista nel caso in cui il servizio o l’opera si protraggano oltre il periodo inizialmente indicato, senza che sia intervenuta una nuova comunicazione in merito.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a scrivere a: eleonora@duedconsulting.it

 

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