Commercianti. Locazione di immobili: escluso obbligo contributivo.

 In Lavoro

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n°22913/2021, si è pronunciata circa l’esistenza dell’obbligo di contribuzione alla Gestione Speciale degli Esercenti Attività Commerciali, in capo al socio amministratore di una Società di gestione immobiliare.
Nell’ordinanza si precisa che spetta all’INPS l’onere della prova circa la partecipazione personale dell’amministratore al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
In ogni caso la Società di persone che svolga un’attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e che si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge attività commerciale ai fini previdenziali.
Diverso il caso in cui la Società si occupi di una più ampia attività di prestazione di servizi quale l’intermediazione immobiliare.

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